Art. 7 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 7 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
1 Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per
a) identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova;
b) documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la polizia;
c) la formazione interna degli agenti di polizia e la formazione di addetti privati alla sicurezza;
d) le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data, dell’estensione e del risultato dei controlli.
2 Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.
3 Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate.