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Art. 6 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

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Art. 6 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

1 Gli apparecchi di ripresa devono per principio essere riconoscibili come mezzi di supporto della polizia cantonale.

2 In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.

3 Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.

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