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Art. 5 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

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Art. 5 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

1 L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.

2 Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.

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