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CH-TI
Art. 5 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 5 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
1 L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.
2 Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.
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Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
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