Art. 3 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 3 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
1 La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.
2 Queste condizioni sono date in particolare quando
a) vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in particolare in occasione di eventi sportivi;
b) nell’ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o dell’evento;
c) durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti, segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell’incolumità delle persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia.