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CH-TI
Art. 2 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 2 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
1 La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che
a) captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
b) captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori).
2 Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.
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Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
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