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Art. 2 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

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Art. 2 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

1 La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che

a) captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);

b) captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori).

2 Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.

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