Art. 1 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 1 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente
a) durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico;
b) in altri luoghi pubblici dove l’ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi;
c) nell’ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti;
d) per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di aggressione alle persone;
e) in generale, quando sono da prevedersi situazioni di rischio per gli agenti di polizia.