Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente
a) durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico;
b) in altri luoghi pubblici dove l’ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi;
c) nell’ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti;
d) per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di aggressione alle persone;
e) in generale, quando sono da prevedersi situazioni di rischio per gli agenti di polizia.
0 Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
1 La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che
a) captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
b) captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori).
2 Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.
1 La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.
2 Queste condizioni sono date in particolare quando
a) vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in particolare in occasione di eventi sportivi;
b) nell’ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o dell’evento;
c) durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti, segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell’incolumità delle persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia.
Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un’analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci.
1 L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.
2 Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.
1 Gli apparecchi di ripresa devono per principio essere riconoscibili come mezzi di supporto della polizia cantonale.
2 In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.
3 Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.
1 Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per
a) identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova;
b) documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la polizia;
c) la formazione interna degli agenti di polizia e la formazione di addetti privati alla sicurezza;
d) le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data, dell’estensione e del risultato dei controlli.
2 Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.
3 Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate.
L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.
Modalità di conservazione e distruzione
1 La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.
2 La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.
3 Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere conservato per due anni negli archivi di polizia.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° marzo 2012.
Pubblicato nel BU 2012 , 80.