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Art. 2 Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli

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Art. 2 Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli

1 Le registrazioni possono essere effettuate unicamente allo scopo di confrontare le targhe dei veicoli con quelle registrate in banche dati, nell’ambito di operazioni di ricerca, segnatamente di un veicolo rubato, di un veicolo usato per commettere un atto illecito o del veicolo di una persona scomparsa.

2 L’impiego degli strumenti di lettura automatica e di riconoscimento dei veicoli deve essere idoneo e proporzionato per raggiungere lo scopo perseguito, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate.

Apparecchi autorizzati e tipo d’impiego

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