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Art. 2 Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale

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Art. 2 Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale

1 Il conteggio delle tasse dovute è allestito dalla polizia cantonale conformemente all’art. 5 del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990. [5]

2 Gli importi elencati all’art. 1 lett. b) – i) sono da intendersi come forfettari. Si procede ad un adeguamento secondo la lett. a) di questo decreto soltanto nei casi per i quali è fatta esplicita menzione, oppure nei casi che comportano un particolare dispendio di lavoro e/o materiale.

[5] Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63.

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