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Art. 9 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

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Art. 9 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

[14] 1 La SCP è assolta con successo alle condizioni cumulative seguenti

a) per ogni modulo di formazione è richiesta la sufficienza al termine dell’anno di scuola conformemente all’allegato; eventuali insufficienze di modulo possono essere rimediate con esami di recupero, a cui è possibile presentarsi al massimo due volte, tranne per il modulo sport e salute. Su richiesta scritta e motivata del Comandante del corpo di appartenenza, la direzione della SCP può, in casi eccezionali, autorizzare più di due esami di ripetizione; [15]

a bis ) il modulo sport e salute è considerato superato se l’aspirante ottiene la sufficienza sia nella prova di agilità che in quella di resistenza in almeno tre dei cinque test che verranno organizzati; [16]

b) è necessario disporre delle abilitazioni al porto e all’uso dei mezzi coercitivi in dotazione agli agenti;

c) le valutazioni nelle singole attività e materie esplicitate devono essere sufficienti;

d) è necessario aver frequentato almeno l’80% di ognuno dei moduli menzionati nell’allegato.

2 Se le condizioni per la promozione non sono soddisfatte, il responsabile di settore CFP ne informa per iscritto l’aspirante ed il Comandante del corpo d’appartenenza entro tre giorni dalla conoscenza dei risultati. [17]

3 In casi eccezionali, il Comandante del corpo di appartenenza, sulla base delle motivazioni del responsabile di settore del CFP, potrà richiedere all’autorità di nomina la promozione da aspirante a gendarme/ispettore/agente in formazione anche se le singole condizioni non sono state soddisfatte. [18]

[14] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[15] Lett. modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[16] Lett. introdotta dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[17] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[18] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

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