Art. 8a Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami
Art. 8a Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami
[11] 1 Durante il secondo anno formativo il CFP può richiamare gli agenti in formazione per degli interventi formativi puntuali.
2 Il CFP coordina con i diversi corpi di polizia lo svolgimento e il controllo della qualità del secondo anno di formazione.
3 Il CFP assicura, in base alle direttive dell’Istituto Svizzero di Polizia, la formazione degli esperti d’esame e delle figure di riferimento per la formazione del secondo anno.
4 I gendarmi in formazione e gli ispettori in formazione della Polizia cantonale sono subordinati alla Sezione formazione e sono attribuiti alla gendarmeria o alla polizia giudiziaria per svolgere il secondo anno di formazione. [12]
[11] Art. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.
[12] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.