Legislator Giurisprudenza & Legislazione
561.150 CH-TI

Art. 8a Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

Apri la fonte ufficiale Atto completo (37 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8a Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

[11] 1 Durante il secondo anno formativo il CFP può richiamare gli agenti in formazione per degli interventi formativi puntuali.

2 Il CFP coordina con i diversi corpi di polizia lo svolgimento e il controllo della qualità del secondo anno di formazione.

3 Il CFP assicura, in base alle direttive dell’Istituto Svizzero di Polizia, la formazione degli esperti d’esame e delle figure di riferimento per la formazione del secondo anno.

4 I gendarmi in formazione e gli ispettori in formazione della Polizia cantonale sono subordinati alla Sezione formazione e sono attribuiti alla gendarmeria o alla polizia giudiziaria per svolgere il secondo anno di formazione. [12]

[11] Art. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[12] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

← Art. 8 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 9 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →