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Art. 32 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

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Art. 32 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

1 Assenze prolungate o periodi di inabilità lavorativa, che possono compromettere il percorso scolastico e il superamento degli esami, possono comportare l’esclusione dalla SCP.

2 Nel limite del possibile, la direzione definisce le attività di recupero e i percorsi di reintegrazione per favorire la riuscita dell’aspirante e l’assolvimento con successo della SCP.

3 In caso di dubbi sulla possibilità di reintegro, la direzione propone all’autorità di nomina le misure opportune.

4 Se l’assenza dai moduli di formazione è pari o maggiore al 20%, e queste non possono essere recuperate, la direzione propone alla competente autorità di nomina

– l’interruzione della frequenza della SCP e l’ammissione a una sua eventuale ripetizione totale o parziale;

– il prosieguo della SCP, con rimando all’anno seguente per recuperi puntuali di formazione e un successivo accesso all’esame professionale.

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