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Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

37 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (37)

Art. 1 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 2 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 3 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 4 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 5 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 6 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 7 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 8 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 8a Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 9 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 10 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 11 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 12 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 13 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 14 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 15 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 16 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 17 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 18 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 19 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 20 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 21 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 22 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 23 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 24 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 25 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 26 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 27 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 28 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 29 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 30 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 31 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 32 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 33 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 34 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 35 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami Art. 36 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami

Testo normativo (37 Articoli)

[1] Il presente regolamento definisce l’organizzazione, la formazione, la disciplina e le condizioni valide per l’accesso all’esame di professione che porta al conseguimento dell’attestato professionale federale (APF) di agente di polizia presso la Scuola di polizia del V circondario di esami (SCP).

[1] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

1 La SCP si svolge presso il Centro regionale formazione di polizia (CFP), struttura integrata organicamente nella Sezione formazione della Polizia cantonale.

2 La SCP è riconosciuta a livello nazionale quale organo preposto alla formazione di base di polizia in lingua italiana. Come tale serve tutti gli organi pubblici di sicurezza i cui agenti possono portare il titolo di Agente di polizia con APF e le cui caratteristiche personali, formative e professionali soddisfano le condizioni di accesso all’esame federale di professione. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della formazione e a garanzia della confidenzialità di dati sensibili a cui gli aspiranti hanno accesso, la Scuola può fissare requisiti minimi di ammissione, segnatamente nell’ambito dei precedenti penali e di polizia. [2]

3 La SCP forma aspiranti agenti di polizia che possono essere ammessi all’esame federale di agente di polizia ; essa garantisce, per i corpi che ne fanno richiesta, il coordinamento delle attività formative e di valutazione per gli agenti in formazione. [3]

4 … [4]

[2] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[3] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[4] Cpv. abrogato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[5] La direzione della SCP è composta da

a) il capo della Sezione formazione, che supervisiona e verifica i programmi e le direttive. Può assumere le misure previste dall’art. 33 e segnalare ai comandi delle altre polizie i comportamenti suscettibili di sanzioni di competenza delle rispettive autorità di nomina;

b) il responsabile di settore del CFP, che sostituisce il capo della Sezione formazione e cura in particolare gli aspetti didattici e qualitativi della formazione. Può assumere le misure previste dall’art. 33 e segnalare ai comandi delle altre polizie i comportamenti suscettibili di sanzioni di competenza delle rispettive autorità di nomina;

c) il coordinatore delle scuole, che controlla e assicura la pianificazione e l’organizzazione delle lezioni e degli stage;

d) un sostituto del coordinatore, con ruoli organizzativi e di conduzione pratica della SCP;

e) il coordinatore delle polizie comunali, con compiti di coordinamento e informazione da e verso i comandi delle polizie comunali di appartenenza degli aspiranti e compiti organizzativi della SCP.

[5] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[6] 1 Il Consiglio della SCP è composto da

a) il Comandante della Polizia cantonale, con funzione di presidente;

b) il capo della Sezione formazione;

c) il responsabile di settore del CFP;

d) un comandante di una polizia comunale polo, in rappresentanza delle polizie comunali e degli altri corpi di polizia.

2 Ogni membro del Consiglio della SCP ha un voto. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

3 Alle riunioni del Consiglio della SCP partecipano senza diritto di voto il coordinatore delle scuole e il coordinatore delle polizie comunali.

[6] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

1 Il Consiglio della SCP assicura il collegamento fra i diversi partner, svolge compiti di consulenza e di verifica del rispetto del piano di formazione di polizia (PFP) valido su scala nazionale, tenendo conto anche dei bisogni formativi specifici. [7]

2 Il Consiglio della SCP si riunisce, di regola, almeno due volte all’anno in riunione ordinaria: una volta entro due mesi dall’inizio di una nuova scuola e una volta almeno due mesi prima della sua conclusione. La convocazione avviene con almeno un mese di preavviso.

3 Il presidente può, in caso di bisogno o su richiesta di uno dei membri, indire riunioni straordinarie.

4 Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

5 In caso di votazioni con risultati pari, il voto del presidente conta doppio.

6 I membri del Consiglio non possono delegare ad altri la partecipazione alle riunioni.

[7] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[8] 1 Il corpo docenti è composto in particolare da agenti di polizia, professionisti esterni specialisti di materia e da personale delle amministrazioni pubbliche.

2 Il corpo docenti è designato dalla direzione in accordo con i corpi e i servizi di appartenenza.

3 Le funzioni, la responsabilità e i doveri afferenti alla formazione e al corpo docenti sono sanciti dall’ordine di servizio della Polizia cantonale n. 150.100. [9]

[8] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[9] Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[10] 1 Le basi della formazione rispettano le indicazioni del piano di formazione di polizia (PFP) che descrive l’articolazione, la struttura e gli obiettivi della formazione di agente di polizia.

2 La SCP prepara gli aspiranti all’esame preliminare che si svolge alla fine del primo anno di formazione.

[10] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

1 La formazione degli aspiranti è caratterizzata da tre contesti formativi, necessari per garantire le sinergie fra la realtà lavorativa e la parte teorica della formazione.

2 I contesti formativi sono

a) la SCP, con contenuti professionalizzanti teorici e pratici;

b) le piazze d’esercizio per acquisire la necessaria padronanza delle tecniche d’intervento, dei mezzi di coercizione in dotazione agli agenti e per garantire un’adeguata condizione fisica;

c) i posti di polizia per garantire il transfer dei contenuti professionali acquisiti.

[11] 1 Durante il secondo anno formativo il CFP può richiamare gli agenti in formazione per degli interventi formativi puntuali.

2 Il CFP coordina con i diversi corpi di polizia lo svolgimento e il controllo della qualità del secondo anno di formazione.

3 Il CFP assicura, in base alle direttive dell’Istituto Svizzero di Polizia, la formazione degli esperti d’esame e delle figure di riferimento per la formazione del secondo anno.

4 I gendarmi in formazione e gli ispettori in formazione della Polizia cantonale sono subordinati alla Sezione formazione e sono attribuiti alla gendarmeria o alla polizia giudiziaria per svolgere il secondo anno di formazione. [12]

[11] Art. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[12] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[14] 1 La SCP è assolta con successo alle condizioni cumulative seguenti

a) per ogni modulo di formazione è richiesta la sufficienza al termine dell’anno di scuola conformemente all’allegato; eventuali insufficienze di modulo possono essere rimediate con esami di recupero, a cui è possibile presentarsi al massimo due volte, tranne per il modulo sport e salute. Su richiesta scritta e motivata del Comandante del corpo di appartenenza, la direzione della SCP può, in casi eccezionali, autorizzare più di due esami di ripetizione; [15]

a bis ) il modulo sport e salute è considerato superato se l’aspirante ottiene la sufficienza sia nella prova di agilità che in quella di resistenza in almeno tre dei cinque test che verranno organizzati; [16]

b) è necessario disporre delle abilitazioni al porto e all’uso dei mezzi coercitivi in dotazione agli agenti;

c) le valutazioni nelle singole attività e materie esplicitate devono essere sufficienti;

d) è necessario aver frequentato almeno l’80% di ognuno dei moduli menzionati nell’allegato.

2 Se le condizioni per la promozione non sono soddisfatte, il responsabile di settore CFP ne informa per iscritto l’aspirante ed il Comandante del corpo d’appartenenza entro tre giorni dalla conoscenza dei risultati. [17]

3 In casi eccezionali, il Comandante del corpo di appartenenza, sulla base delle motivazioni del responsabile di settore del CFP, potrà richiedere all’autorità di nomina la promozione da aspirante a gendarme/ispettore/agente in formazione anche se le singole condizioni non sono state soddisfatte. [18]

[14] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[15] Lett. modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[16] Lett. introdotta dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[17] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[18] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

1 I docenti valutano l’apprendimento degli aspiranti con delle prove scritte, orali e/o pratiche.

2 La direzione della SCP coordina le valutazioni e definisce le materie in cui vige l’obbligo di valutazioni intermedie e finali di cui all’allegato.

6

Ottimo

5,5

Molto buono

5

Buono

4,5

Discreto

4

Sufficiente, conforme ai requisiti minimi

3,5

Insufficiente

3

Debole, incompleto

2

Molto debole

1

Inutilizzabile o non eseguito

1 Le note delle prove intermedie e finali sono arrotondate al mezzo punto.

2 Le note di modulo sono arrotondate al decimale.

3 Vanno arrotondate per difetto le note inferiori alla metà tra la nota superiore e quella inferiore.

4 Vanno arrotondate per eccesso le note uguali o superiori alla metà tra la nota superiore e quella inferiore.

1 Al termine della SCP è rilasciato un libretto delle note su cui figurano i risultati di modulo. [19]

2 La nota media totale è la somma di tutte le note di modulo e arrotondata al decimale secondo il principio di cui all’art. 12 cpv. 3 e 4.

3 La SCP rilascia il certificato di superamento della scuola per accedere all’esame preliminare a chi adempie le condizioni di cui all’art. 9. [20]

[19] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[20] Cpv. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[21] 1 Sono ammessi all’esame preliminare gli aspiranti che possiedono il certificato di superamento della SCP e che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.31 del regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 26 novembre 2020.

2 Sono ammessi all’esame principale i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.32 del regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 26 novembre 2020. [22]

[21] Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[22] Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

1 Gli orari della SCP sono decisi dal responsabile di settore del CFP previo accordo del capo Sezione formazione e si situano, di regola, nelle seguenti fasce orarie

– mattino: dalle 07:00 alle 12:00;

– pomeriggio: dalle 13:00 alle 18:00. [23]

2 Ogni lezione dura, di norma, 45 minuti. [24]

3 Durante la formazione esterna, sulle piazze d’armi o in altri luoghi, è previsto il pernottamento obbligatorio. L’orario di veglia, attività e riposo è determinato dalla direzione, conformemente alle esigenze di formazione.

4 Durante gli stage pratici gli aspiranti si attengono ai turni definiti dal posto in cui svolgono il servizio.

[23] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[24] Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

1 Durante la SCP, il grado di occupazione degli aspiranti è del 100%.

2 Il calendario scolastico assicura, di regola, 102 giorni di congedo e 24 giorni di vacanza, compatibilmente con le esigenze di formazione.

3 La direzione può decidere in ogni momento di sospendere i congedi, riservato il loro recupero.

1 Le indennità vengono corrisposte conformemente alle disposizioni applicate dalle rispettive autorità di nomina.

2 La direzione allestisce i conteggi e li inoltra ai rispettivi comandi.

1 Il costo dell’anno della SCP è fissato dal CFP in base ai principi della contabilità analitica e può variare in funzione del numero di aspiranti.

2 Il servizio finanze della Polizia cantonale provvede alla riscossione degli importi dovuti presso i comandi dei corpi con aspiranti alla SCP.

1 L’autorità di nomina dell’aspirante, rispettivamente dell’istruttore, risponde secondo il proprio diritto nei confronti di terzi per danni causati da questi ultimi durante la SCP.

2 Per danni causati dagli aspiranti, rispettivamente dagli istruttori a seguito di comportamenti illegittimi, risponde l’autorità di nomina da cui sono assunti.

3 Gli aspiranti e gli istruttori rispondono esclusivamente nei confronti dell’autorità di nomina da cui sono assunti, così come previsto dal diritto vigente.

[25] 1 In ogni momento della formazione biennale va rispettata una rigorosa disciplina, conformemente alle direttive interne della SCP e agli ordini legittimi dei superiori, degli istruttori e dei formatori.

2 Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione mantengono un comportamento corretto e dignitoso evitando atteggiamenti sconvenienti e in contrasto con una buona educazione.

[25] Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[26] Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione devono dare prova di una spiccata auto-disciplina che si traduce in uno spontaneo e scrupoloso rispetto dei propri doveri a prescindere dal controllo esercitato dalla direzione della SCP. Inoltre devono saper accettare ordini e critiche e saper controllare un’eventuale tendenza alla suscettibilità.

[26] Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

1 L’aspirante di polizia è obbligato a tener aggiornati i recapiti privati presso la direzione della SCP. Ogni cambiamento di recapito telefonico e abitativo deve essere immediatamente annunciato alla direzione.

2 È richiesta una reperibilità e una disponibilità generale da parte di tutti gli aspiranti, anche fuori dagli orari scolastici, fino al termine della SCP.

[27] Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione sono tenuti a un rigoroso rispetto del segreto d’ufficio. È vietato diffondere informazioni di servizio di carattere confidenziale o che devono restare segrete in virtù delle circostanze o di istruzioni particolari. Tale obbligo sussiste anche dopo la conclusione della formazione o dopo una sua interruzione.

[27] Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[28] 1 Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione sono responsabili dell’accurata manutenzione e della custodia dell’equipaggiamento personale, di corpo e di ogni altro materiale a loro affidato.

2 In caso di incuria o di negligenza, la riparazione o la sostituzione sono a carico dell’aspirante di polizia e del gendarme, ispettore, agente in formazione.

[28] Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

1 Le forme di saluto e presentazione devono essere sobrie, dignitose e proporzionate alle circostanze. L’aspirante saluta, di regola, con la mano alla fronte solo il personale in uniforme. Nei confronti dei civili valgono le normali regole di cortesia.

2 In linea di principio, all’arrivo di un’autorità o di un superiore in visita, ci si alza in piedi. Sulle piazze d’armi, l’istruttore o l’aspirante che si accorge dell’arrivo di un superiore o di un’autorità deve annunciare.

3 L’aspirante si rivolge a un’autorità o a un superiore con il proprio grado e con il cognome.

1 Il personale maschile entra in servizio rasato di fresco. La barba è ammessa a condizione che sia sempre curata. Conformemente alle esigenze di formazione e di servizio, la direzione può definire dei limiti.

2 Tutti gli aspiranti sono tenuti a portare la tenuta d’istruzione in uso alla SCP per tutta la durata della scuola, compresi i periodi di stage.

3 Il taglio dei capelli degli aspiranti maschili deve essere corto, senza eccessi di fantasia e non deve toccare il colletto. Non sono ammesse colorazioni.

4 Il taglio dei capelli delle aspiranti donne deve essere adeguato al porto del cappello. I capelli lunghi vanno raccolti in maniera adeguata per non toccare il colletto. Sono ammesse unicamente colorazioni discrete, senza eccessi di fantasia.

5 Le unghie vanno tenute corte; sono ammesse solo vernici dai colori tenui e senza decorazioni.

6 Durante la frequenza della SCP è ammesso, salvo particolari indicazioni della direzione, unicamente il porto della fede. Sono esclusi altri gioielli o oggetti ornamentali.

7 I tatuaggi visibili devono corrispondere al requisito applicato dalla Polizia cantonale nella selezione dei propri aspiranti. Aspiranti di altri corpi, i cui tatuaggi non dovessero corrispondere a tali criteri, possono essere obbligati a portare sempre l’uniforme a maniche lunghe.

[29] Una regolare pratica sportiva e una buona condizione fisica, verificate regolarmente nell’ambito della formazione, sono un dovere di aspiranti e di gendarmi, ispettori e agenti in formazione.

[29] Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405; precedente modifica: BU 2021, 353.

All’interno del CFP e di tutti gli altri spazi formativi, così come nei veicoli di polizia, è vietato fumare.

1 L’uso di alcool, di sostanze stupefacenti e l’abuso di medicamenti è proibito. La direzione segnala ai comandi di competenza i casi sospetti e adotta tutte le misure necessarie ai sensi dell’art. 82 LAINF.

2 La direzione può chiedere in ogni momento agli aspiranti e ai gendarmi e agli ispettori in formazione della Polizia cantonale di sottoporsi ad esami di controllo. Un eventuale risultato positivo comporterà un’analisi completa. [30]

3 In caso di conferma dei risultati positivi, tutti i costi sostenuti per le verifiche possono essere fatturati agli aspiranti e ai gendarmi e agli ispettori in formazione della Polizia cantonale. [31]

[30] Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[31] Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

Sono vietati

– l’indebitamento non giustificato da seri motivi, e in particolare l’insolvenza;

– ripetute omissioni dei propri obblighi famigliari, gravemente in contrasto con i valori comunemente accettati;

– il provocare ripetutamente conflitti, in particolare in ambito di vicinato, di politica locale o di associazioni private;

– il coinvolgimento in attività famigliari non compatibili con la funzione, in particolare nel caso di ripetuti interventi da parte di colleghi a causa di lamentele di terzi o a seguito di misure penali e/o amministrative;

– la frequentazione e il coinvolgimento personale in postriboli e in altri ambiti a rischio di generare imbarazzo o situazioni a rischio per la reputazione e la credibilità dell’aspirante e della SCP;

– il mancato rispetto delle raccomandazioni all’uso dei social-media contenute nel documento «Social-media: raccomandazioni per i collaboratori dell’amministrazione cantonale».

1 Assenze prolungate o periodi di inabilità lavorativa, che possono compromettere il percorso scolastico e il superamento degli esami, possono comportare l’esclusione dalla SCP.

2 Nel limite del possibile, la direzione definisce le attività di recupero e i percorsi di reintegrazione per favorire la riuscita dell’aspirante e l’assolvimento con successo della SCP.

3 In caso di dubbi sulla possibilità di reintegro, la direzione propone all’autorità di nomina le misure opportune.

4 Se l’assenza dai moduli di formazione è pari o maggiore al 20%, e queste non possono essere recuperate, la direzione propone alla competente autorità di nomina

– l’interruzione della frequenza della SCP e l’ammissione a una sua eventuale ripetizione totale o parziale;

– il prosieguo della SCP, con rimando all’anno seguente per recuperi puntuali di formazione e un successivo accesso all’esame professionale.

1 Nel caso di inosservanze al regolamento la direzione della SCP può applicare

a) il richiamo verbale con nota nell’incarto;

b) il richiamo scritto informando poi il Comando interessato;

c) l’allontanamento dalla classe a garanzia del corretto funzionamento della SCP, informando poi il Comando interessato.

2 Altre misure sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti delle rispettive autorità di nomina.

3 La direzione della SCP è autorizzata a informare le autorità di nomina tramite i rispettivi comandi su tutti gli aspetti che riguardano i loro aspiranti e che sono necessari per la loro gestione.

1 Contro le decisioni di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a) - c) del presente regolamento, nonché contro la decisione di non ammissione all’esame federale, può essere inoltrato reclamo scritto al Consiglio della SCP entro 30 giorni dalla notifica .

2 Contro la decisione del Consiglio della SCP è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione vigente concernente la SCP del V Circondario d’esami.

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° marzo 2017.

Pubblicato nel BU 2017 , 23.

Allegato [32]

[32] Allegato modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

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