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Art. 8a RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 8a RPol

[8] 1 Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l’assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

2 Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del cantone, salvo particolari accordi.

[8] Art. introdotto dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

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