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Art. 7 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 7 RPol

A chi contribuisce in casi determinati alla prevenzione di reati e alla identificazione o all’arresto dei loro autori

a) il Dipartimento può promettere anticipatamente una ricompensa fino a fr. 20’000.--;

b) il comando può disporre per ricompense e indennizzi per gli inconvenienti, nei limiti autorizzati dal Dipartimento.

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