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Art. 46 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 46 RPol

[43] 1 Il turno di lavoro giornaliero è, di regola e riservate diverse necessità di servizio, di 8 ore. Tra due turni di lavoro deve intercorrere, di principio, un turno di riposo di almeno 10 ore.

2 Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari.

3 I collaboratori del corpo di polizia sono tenuti, secondo le funzioni, alle disposizioni valide per gli agenti oppure a quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all’assunzione o ad ogni cambio di funzione.

[43] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.

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