Art. 4 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)
Art. 4 RPol
1 Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale
a) tasse di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello svolgimento di compiti obbligatori di polizia;
b) tasse predeterminate per prestazioni speciali dovute a uso accresciuto del suolo pubblico o a colpa dell’utente, segnatamente,
- scorte per trasporti speciali
- assistenza nelle procedure di esecuzione e fallimenti
- accertamento del tenore alcolico
- sequestro targhe
- intimazione documenti
- prestazioni per inchieste giudiziarie o per contravvenzioni
- interventi per falsi allarmi
- interventi per il recupero, il trattamento e la consegna a domicilio di minorenni che vengono trovati in stato alterato in luoghi pubblici o che hanno turbato l’ordine o la sicurezza pubblica
- interventi per l’esecuzione di obblighi e diritti sanciti da autorità giudiziarie o amministrative; [3]
c) tasse predeterminate, o un onorario corrispondente ai costi, per le prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale, segnatamente,
- allacciamenti d’allarme automatici
- rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica a usi privati
- servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e simili
- procedura di selezione e costi di formazione. [4]
2 L’elenco delle prestazioni soggette a tassa con relativa tariffa è pubblicato e aggiornato con separato decreto.
[3] Lett. modificata dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341; precedente modifica: BU 2009, 130.
[4] Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.