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Art. 32 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 32 RPol

1 Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l’agente di polizia è protetto dalla legge e dall’autorità, e ha diritto al rispetto di tutti.

2 Le offese agli agenti nell’esercizio delle loro funzioni possono fare oggetto di querela penale o azione civile soltanto previo esame del comandante, che può prescrivere la forma o le condizioni, per prevalenti interessi di servizio.

3 Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un’azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l’assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di colpa grave.

4 Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono fatti a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri, d’intesa con la famiglia.

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