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Art. 3 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 3 RPol

1 La domanda di distruggere misure di indentificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione.

2 È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri.

3 La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l’avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa.

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