561.110
RPOLPolR
CH-TI
Art. 3 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)
RPol
Art. 3 RPol
1 La domanda di distruggere misure di indentificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione.
2 È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri.
3 La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l’avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa.