561.110
RPOLPolR
CH-TI
Art. 2 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)
RPol
Art. 2 RPol
1 In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.
2 Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso.
3 Quando possibile, l’agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.
4 L’agente che fa uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.