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Art. 2 RPol Regolamento sulla polizia (RPol)

RPol
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Art. 2 RPol

1 In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.

2 Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso.

3 Quando possibile, l’agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.

4 L’agente che fa uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.

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