561.100
LPOLPolG
CH-TI
Art. 2 LPol Legge sulla polizia (LPol)
LPol
Art. 2 LPol
[5] 1 Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento competente.
2 L’attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento, d’intesa con il Ministero pubblico, le competenze e l’organizzazione all’interno della polizia
a) per l’applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie;
b) per l’esecuzione dei mandati;
c) per l’informazione tempestiva delle autorità penali competenti.
[5] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.