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Art. 2 LPol Legge sulla polizia (LPol)

LPol
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Art. 2 LPol

[5] 1 Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento competente.

2 L’attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento, d’intesa con il Ministero pubblico, le competenze e l’organizzazione all’interno della polizia

a) per l’applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie;

b) per l’esecuzione dei mandati;

c) per l’informazione tempestiva delle autorità penali competenti.

[5] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.

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