Legislator Giurisprudenza & Legislazione
550.510 RProst CH-TI

Art. 2 RProst Regolamento sull'esercizio della prostituzione (RProst)

RProst
Apri la fonte ufficiale Atto completo (61 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 RProst

I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione sono comunicati al richiedente dalla competente autorità comunale su semplice domanda.

← Art. 1 RProst Regolamento sull'esercizio della prostituzione (RProst) Art. 3 RProst →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →