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Art. 2 LProst Legge sull’esercizio della prostituzione (LProst)

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Art. 2 LProst

1 È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

2 È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della prostituzione.

3 Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.

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