Legislator Giurisprudenza & Legislazione
550.410 RLPPS CH-TI

Art. 4 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS)

RLPPS
Apri la fonte ufficiale Atto completo (28 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RLPPS

1 Il rappresentante responsabile è designato dall’agenzia e deve disporre del potere di rappresentare e impegnare quest’ultima nei confronti di terze persone.

2 Esso è segnatamente responsabile dei seguenti compiti

a) assicurarsi che per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge, venga impiegato unicamente personale autorizzato;

b) assicurarsi che l’abbigliamento del personale sia conforme alle prescrizioni della legge e del presente regolamento;

c) comunicare al Servizio, senza indugio, la fine del proprio rapporto lavorativo con la società rappresentata;

d) notificare al Servizio, prima dell’inizio dell’impiego, l’assunzione di personale titolare di un’autorizzazione e, entro 10 giorni dalla disdetta, la fine del rapporto lavorativo.

← Art. 3 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS) Art. 5 RLPPS →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →