Art. 4 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS)
Art. 4 RLPPS
1 Il rappresentante responsabile è designato dall’agenzia e deve disporre del potere di rappresentare e impegnare quest’ultima nei confronti di terze persone.
2 Esso è segnatamente responsabile dei seguenti compiti
a) assicurarsi che per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge, venga impiegato unicamente personale autorizzato;
b) assicurarsi che l’abbigliamento del personale sia conforme alle prescrizioni della legge e del presente regolamento;
c) comunicare al Servizio, senza indugio, la fine del proprio rapporto lavorativo con la società rappresentata;
d) notificare al Servizio, prima dell’inizio dell’impiego, l’assunzione di personale titolare di un’autorizzazione e, entro 10 giorni dalla disdetta, la fine del rapporto lavorativo.