550.410
RLPPS
CH-TI
Art. 3 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS)
RLPPS
Art. 3 RLPPS
Le autorità pubbliche, a supporto della polizia, possono delegare compiti di sicurezza a privati nei seguenti casi
a) disciplinamento del traffico;
b) manifestazioni locali, sagre e feste di paese;
c) controllo del traffico fermo e della «zona pedonale», previa preventiva autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni;
d) sorveglianza di edifici pubblici;
e) sorveglianza di centri per migranti;
f) controllo dei titoli di trasporto sui mezzi pubblici;
g) servizio vuotatura parchimetri; [1]
h) nei casi espressamente previsti da una legge. [2]
[1] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.
[2] Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.