Legislator Giurisprudenza & Legislazione
550.410 RLPPS CH-TI

Art. 3 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS)

RLPPS
Apri la fonte ufficiale Atto completo (28 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 RLPPS

Le autorità pubbliche, a supporto della polizia, possono delegare compiti di sicurezza a privati nei seguenti casi

a) disciplinamento del traffico;

b) manifestazioni locali, sagre e feste di paese;

c) controllo del traffico fermo e della «zona pedonale», previa preventiva autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni;

d) sorveglianza di edifici pubblici;

e) sorveglianza di centri per migranti;

f) controllo dei titoli di trasporto sui mezzi pubblici;

g) servizio vuotatura parchimetri; [1]

h) nei casi espressamente previsti da una legge. [2]

[1] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.

[2] Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.

← Art. 2 RLPPS Regolamento della legge sulle prestazione private di sicurezza e investigazione (RLPPS) Art. 4 RLPPS →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →