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Art. 2 LPPS Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)

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Art. 2 LPPS

1 Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività

a) sorveglianza e controlli;

b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale;

c) protezione di persone o beni;

d) trasporti securizzati di persone, beni o valori;

e) investigazione;

f) gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video.

2 Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di

a) gestione di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video;

b) servizio cassa e controllo biglietti;

c) circolazione stradale di minima importanza;

d) assistenza al pubblico o alla clientela.

3 Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.

4 Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

35.2004.103 · ti (Art. 2 cpv. 1 LPPS)
Claimant v. Insurer: Denial of Accident Insurance Benefits for Recurrent Knee Injury
The provision likely refers to the procedural basis allowing the single judge of the Cantonal Social Insurance Tribunal to rule on the case, as referenced in the introductory section for determining the composition of the court.