Art. 2 LPPS Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)
Art. 2 LPPS
1 Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività
a) sorveglianza e controlli;
b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale;
c) protezione di persone o beni;
d) trasporti securizzati di persone, beni o valori;
e) investigazione;
f) gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video.
2 Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di
a) gestione di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video;
b) servizio cassa e controllo biglietti;
c) circolazione stradale di minima importanza;
d) assistenza al pubblico o alla clientela.
3 Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.
4 Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).