Art. 2 LViSo Legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo)
Art. 2 LViSo
1 La presente legge si applica a enti e istituzioni statali e parastatali cantonali e locali, alle Chiese e comunità religiose ufficialmente riconosciute dallo Stato e a privati che assumono compiti di diritto pubblico, qualora attuino la videosorveglianza sul demanio pubblico o su beni amministrativi per il mantenimento e la promozione della sicurezza e dell’ordine pubblico, per la tutela della pubblica salute e dell’igiene o per assicurare la logistica.
2 Non soggiacciono alla presente legge, in particolare
a) gli organi di polizia cantonale e comunale che attuano la videosorveglianza pubblica in applicazione della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) e della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
b) gli organi di polizia che attuano la videosorveglianza in applicazione della legge sull’ese–cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2020 (LEPM);
c) gli enti e le istituzioni che attuano la videosorveglianza per scopi diversi da quelli previsti al capoverso 1.