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Regolamento sull’ordine pubblico (ROrP) (RORP)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

ROrP

1 I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

2 Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

ROrP

1 Per le infrazioni di cui all’art . 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa

a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–

b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–

c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1’000.–

d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–

e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–

f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–

g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–

h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–

i) … [3]

l) … [4]

2 … [5]

3 In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP. [6]

[3] Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

[4] Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

[5] Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

[6] Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

ROrP

Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

ROrP

Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

ROrP

I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.

ROrP

1 I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di

a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze concrete;

b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;

c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

2 L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

ROrP

1 Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

2 La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

ROrP

[7] Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

[7] Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

ROrP

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Pubblica to nel BU 2016 , 197.

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