Regolamento sull’ordine pubblico (ROrP) (RORP)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
2 Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.
1 Per le infrazioni di cui all’art . 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa
a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–
b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–
c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1’000.–
d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–
f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–
g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–
h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–
i) … [3]
l) … [4]
2 … [5]
3 In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP. [6]
[3] Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
[4] Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
[5] Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
[6] Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.
Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.
I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.
1 I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di
a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze concrete;
b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.
2 L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).
1 Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
2 La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.
[7] Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
[7] Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.
Pubblica to nel BU 2016 , 197.