LDiss (LDiss)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.
1 Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.
[2] Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica, in particolare, all’uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.
[2] Art. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.
1 Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10’000.– franchi.
2 La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
3 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili.
Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.
1 La procedura e i rimedi giuridici sono retti
a) dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e
b) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.
2 I municipi trasmettono d’ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’art. 2.
Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali per assicurare un’applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [3]
3 Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.
Pubblicata nel BU 2016 , 196.
[3] Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 196.