Art. 2 LOrP Legge sull’ordine pubblico (LOrP)
Art. 2 LOrP
1 Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente
a) praticano l’accattonaggio;
b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta;
c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
i) … [1]
l) … [2]
2 … [3]
[1] Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
[2] Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
[3] Cpv. abrogato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340; precedente modifica: BU 2019, 396.