520.250
CH-TI
Art. 7 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
Art. 7 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
1 Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.
2 I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.
3 Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.