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Art. 7 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

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Art. 7 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

1 Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.

2 I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.

3 Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.

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