Art. 4 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
Art. 4 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
1 Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti
- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;
- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.
2 Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
3 I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.
4 I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.