Legislator Giurisprudenza & Legislazione
520.250 CH-TI

Art. 4 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

Apri la fonte ufficiale Atto completo (10 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

1 Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti

- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;

- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.

2 Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.

3 I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.

4 I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.

← Art. 3 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Art. 5 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →