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Art. 2 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

1 La Commissione SSC in particolare è responsabile per

- la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;

- l’ elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale;

- l’ elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione

- la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ ospedalizzazione;

- l’ informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.

2 Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per

- la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;

- l’ istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;

- l’ ist ruzione dei medici nell’ ambito della medicina di catastrofe;

- la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);

- la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.

3 Il Dipartimento dell a sanità e della socialità è l’ autorità competente per

- la designazione delle categorie degli istituti di cura;

- la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;

- l’ attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;

- la sorveglianza dell’ istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;

- l’ approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione. [1]

[1] Cpv . modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

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