Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparati vi della difesa integrata, è l’ autorità competente a far applicare la concezione del servizio s anitario coordinato (SSC) nell’ ambito del Cantone.
Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in cas o di necessità è regolata nell’ ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).
1 La Commissione SSC in particolare è responsabile per
- la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;
- l’ elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale;
- l’ elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione
- la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ ospedalizzazione;
- l’ informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
2 Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per
- la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;
- l’ istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;
- l’ ist ruzione dei medici nell’ ambito della medicina di catastrofe;
- la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);
- la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
3 Il Dipartimento dell a sanità e della socialità è l’ autorità competente per
- la designazione delle categorie degli istituti di cura;
- la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;
- l’ attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;
- la sorveglianza dell’ istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;
- l’ approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione. [1]
[1] Cpv . modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
1 Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari
- Leventina
- Blenio e Riviera
- Bellinzonese
- Locarnese
- Vedeggio / Capriasca / Malcantone
- Lugano e dintorni
- Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).
2 Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
3 Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.
1 Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti
- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;
- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.
2 Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
3 I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.
4 I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.
Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.
Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.
1 Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.
2 I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.
3 Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.
Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Cons iglio di Stato, comprendente l’ elenco degli impianti e le relative attribuzioni.
L’esecutore dell’ impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli C omuni, eventualmente tramite l’ organizzazione locale di protezione civile.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2]
Pubblicata nel BU 1990 , 181.
[2] Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.