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Art. 9 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 9 RPCi

[16] 1 Il Dipartimento nomina una Commissione cantonale di protezione civile per l’esame di problemi generali e ne definisce compiti e competenze.

2 La Commissione cantonale è composta dal Capo sezione del militare e della protezione della popolazione e dai Comandanti delle Regioni di protezione civile.

[16] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

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