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Art. 8 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 8 RPCi

[15] 1 Il Dipartimento e le Regioni costituiscono la Conferenza dei Presidenti e dei Comandanti delle Regioni di protezione civile.

2 La Conferenza è presieduta dal Direttore del Dipartimento e si riunisce almeno una volta all’anno per discutere temi di portata generale.

[15] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

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