Art. 7 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
Art. 7 RPCi
1 Il Comune è competente per
a) concordare con il Dipartimento il piano delle realizzazioni dei rifugi e curarne l’aggiornamento; [10]
b) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
c) collaborare con la Regione per la realizzazione degli impianti sulla base delle pianificazioni cantonale e regionale;
d) collaborare con la Regione e il Cantone nell’allestimento della pianificazione della gestione dei rifugi fornendo i necessari dati e documenti .
2 Le attribuzioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere affidate alle Regioni con un accordo tra le parti.
3 Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti
a) allarmare la popolazione in tempo di pace;
b) segnalare al Dipartimento ogni modifica o variante effettuata dal proprietario nella realizzazione del progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia; [11]
c) segnalare al Dipartimento tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari di edifici intendono effettuare; [12]
d) segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile; [13]
e) ordinare la sospensione dei lavori in caso di mancato tempestivo versamento dei contributi sostitutivi; [14]
f) segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.
[10] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[11] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[12] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[13] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[14] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.