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520.110 RPCIZSVOPCi CH-TI

Art. 5 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 5 RPCi

A favore degli altri enti, in particolare per i partner della protezione della popolazione, essa esegue i preparativi e svolge anche le seguenti attività

- condotta: allestimento posti comando e sale di condotta, messa a disposizione di aiuti alla condotta e addetti stampa;

- assistenza: collaborazione nella gestione dell’evacuazione, allestimento e gestione di centri d’accoglienza, supporto a strutture socio-sanitarie;

- protezione beni culturali: collaborazione e supporto tecnico;

- salvataggio: messa a disposizione di formazioni in base alle richieste dei partner e alla tipologia dell’evento;

- logistica: messa a disposizione e gestione di materiale, costruzioni protette e infrastrutture di condotta, sussistenza e trasporti in generale;

- altri compiti: messa a disposizione di militi o formazioni specialistiche per compiti specifici.

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