Art. 4 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
Art. 4 RPCi
[8] La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’art. 7, e in particolare
a) promuove la realizzazione e il rinnovo degli impianti secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento;
b) gestisce gli impianti e, su accordi regolati in apposite convenzioni con il singolo Comune, i rifugi pubblici e i sistemi d’allarme, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. h, seconda frase; [9]
c) segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali;
d) designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di protezione civile;
e) mette a disposizione il personale necessario per l’istruzione, la cui organizzazione è definita da un’apposita convenzione con il Cantone;
f) allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi);
g) istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento;
h) segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia;
i) effettua il collaudo dei rifugi obbligatori;
j) fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT);
k) controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali;
l) organizza le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto;
m) preventiva nel contesto di un intervento d’urgenza pianificato, il tempo di servizio del personale professionista dell’Organizzazione di PCi e ne dà comunicazione al Dipartimento unitamente alla richiesta di autorizzazione. Ad intervento concluso, la Regione fornisce al Dipartimento un rendiconto del tempo di servizio effettivamente prestato.
[8] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[9] Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.