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Art. 35 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 35 RPCi

1 In caso di inadempienza di un privato nell’esecuzione delle misure ordinate in materia di costruzioni di rifugi, del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento fissa un congruo termine per la realizzazione delle misure correttive.

2 Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie .

3 Le spese sono a carico del proprietario.

4 Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Cantone il contributo sostitutivo e l’eventuale multa. [52]

5 Rimane riservato il procedimento penale.

[52] Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

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