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Art. 32b RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 32b RPCi

[50] 1 La Regione può inoltrare una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per l’acquisto dell’equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale.

2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima che la spesa venga sottoposta per autorizzazione al Consorzio di PCi.

3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.

4 Il sussidio non viene concesso per i costi di manutenzione, aggiornamento, collaudi, certificazioni o stoccaggio.

5 La vendita o la messa fuori uso del materiale acquistato tramite sussidio cantonale deve essere autorizzato dal Dipartimento.

[50] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.

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