Art. 32b RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
Art. 32b RPCi
[50] 1 La Regione può inoltrare una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per l’acquisto dell’equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale.
2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima che la spesa venga sottoposta per autorizzazione al Consorzio di PCi.
3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
4 Il sussidio non viene concesso per i costi di manutenzione, aggiornamento, collaudi, certificazioni o stoccaggio.
5 La vendita o la messa fuori uso del materiale acquistato tramite sussidio cantonale deve essere autorizzato dal Dipartimento.
[50] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.