Legislator Giurisprudenza & Legislazione
520.110 RPCIZSVOPCi CH-TI

Art. 32a RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
Apri la fonte ufficiale Atto completo (41 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 32a RPCi

[49] 1 Chi effettua degli interventi in un rifugio pubblico o impianto per l’utilizzo in tempo di pace inoltra una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, il rimodernamento o la trasformazione di detta struttura.

2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Dipartimento.

3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.

[49] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.

← Art. 32 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi) Art. 32b RPCi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →