520.110
RPCIZSVOPCi
CH-TI
Art. 32a RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
RPCi
Art. 32a RPCi
[49] 1 Chi effettua degli interventi in un rifugio pubblico o impianto per l’utilizzo in tempo di pace inoltra una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, il rimodernamento o la trasformazione di detta struttura.
2 La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Dipartimento.
3 Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
[49] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.