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Art. 3 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)

RPCi
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Art. 3 RPCi

1 Il Cantone è suddiviso in un distaccamento cantonale e sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di protezione civile) nelle forme previste dalla legge. [4]

2 I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti

a) Regione TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio;

b) Regione Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, escluso il Comune di Isone; [5]

c ) Regione Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia;

d) Regione Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e Agno, escluso il Comune di Muzzano, Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone e Isone; [6]

e) Regione Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Paradiso e Vezia, esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone; [7]

f ) Regione Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio.

3 Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.

[4] Cpv. modificato R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.

[5] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

[6] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

[7] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.

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