Art. 3 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
Art. 3 RPCi
1 Il Cantone è suddiviso in un distaccamento cantonale e sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di protezione civile) nelle forme previste dalla legge. [4]
2 I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti
a) Regione TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio;
b) Regione Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, escluso il Comune di Isone; [5]
c ) Regione Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia;
d) Regione Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e Agno, escluso il Comune di Muzzano, Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone e Isone; [6]
e) Regione Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Paradiso e Vezia, esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone; [7]
f ) Regione Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio.
3 Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.
[4] Cpv. modificato R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[5] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[6] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[7] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.