520.110
RPCIZSVOPCi
CH-TI
Art. 22 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
RPCi
Art. 22 RPCi
Per assicurare entro un congruo termine la realizzazione di rifugi collettivi, il proprietario è tenuto a fornire una garanzia finanziaria per l’importo pari al costo di realizzazione del rifugio, ritenuto comunque che la garanzia deve ammontare almeno alla somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare.