Art. 2 RPCi Regolamento sulla protezione civile (RPCi)
Art. 2 RPCi
[2] 1 Il Dipartimento è competente per
a) l’organizzazione e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione civile;
b) il programma quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del Cantone;
c) il numero minimo dei militi da istruire;
d) le esigenze minime per ogni formazione;
e) le necessità per le attrezzature, l’equipaggiamento e i veicoli di valenza cantonale e ne coordina gli acquisti;
f) la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti;
g) la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici;
h) la gestione dei sistemi d’allarme e dei rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune. Il Dipartimento può delegare tale compito alle Regioni; [3]
i) la gestione del controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile;
j) la procedura di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei loro confronti;
k) le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, rinnovare ed equipaggiare;
l) le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile.
2 Il Dipartimento esercita le proprie competenze considerando in particolare le necessità delle Regioni.
[2] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[3] Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.