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Art. 7 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)

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Art. 7 LPCi

1 Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.

2 Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.

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