520.100
LPCIZSVG
CH-TI
Art. 4 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)
LPCi
Art. 4 LPCi
1 Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).
2 La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni. [5]
3 Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.
[5] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.