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Art. 4 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)

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Art. 4 LPCi

1 Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

2 La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni. [5]

3 Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

[5] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

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