Legislator Giurisprudenza & Legislazione
520.100 LPCIZSVG CH-TI

Art. 39 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)

LPCi
Apri la fonte ufficiale Atto completo (57 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 39 LPCi

1 Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. [39]

2 In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

b) Controllo

[39] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

← Art. 38 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi) Art. 40 LPCi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →