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LPCIZSVG
CH-TI
Art. 39 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)
LPCi
Art. 39 LPCi
1 Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. [39]
2 In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.
b) Controllo
[39] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.