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Art. 3 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)

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Art. 3 LPCi

1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.

2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

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