520.100
LPCIZSVG
CH-TI
Art. 3 LPCi Legge sulla protezione civile (LPCi)
LPCi
Art. 3 LPCi
1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.
2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.