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Legge sulla protezione civile (LPCi) (LPCI)

57 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (57)

Testo normativo (57 Articoli)

LPCi

1 La presente legge disciplina la protezione civile.

2 La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misure di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità. [2]

3 Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.

[2] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali. [3]

2 … [4]

[3] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[4] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.

2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

LPCi

1 Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

2 La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni. [5]

3 Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

[5] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

LPCi

[6] Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente

a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale; [7]

b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;

c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale; [8]

d) collaborare nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;

e) assicurare l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;

f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione;

g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale;

h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto. [9]

[6] Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[7] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[8] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[9] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

I Comuni sono tenuti a

a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;

b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili pianificazioni;

c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;

d) vigilare sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio;

e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

LPCi

1 Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.

2 Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.

LPCi

Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.

LPCi

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.

LPCi

1 Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.

2 Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.

3 In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.

4 Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche. [10]

[10] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

LPCi

1 Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati. [11]

2 Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.

[11] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio delle loro funzioni.

LPCi

1 L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.

2 Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione. [12]

3 Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione. [13]

[12] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[13] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

[14] I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.

[14] Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.

LPCi

1 Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione.

2 Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni. [15]

[15] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

… [16]

[16] Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.

LPCi

Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.

LPCi

Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.

LPCi

Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi

a) catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni;

b) catastrofi e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;

c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.

LPCi

Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi

a) catastrofi e situazioni d’emergenza nella propria regione;

b) per svolgere lavori di ripristino;

c) per interventi di pubblica utilità;

d) per prestare aiuto ad un’altra regione.

LPCi

1 I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità.

2 I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.

3 I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.

4 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.

LPCi

I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

LPCi

1 Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento.

2 Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

LPCi

[17] Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese.

[17] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

[18] 1 Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.

2 Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.

[18] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.

LPCi

… [19]

[19] Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

LPCi

[22] Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.

[22] Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

LPCi

[23] 1 I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.

2 Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego. [24]

3 Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme.

4 I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. [25]

5 I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme. [26]

6 I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua.

[23] Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[24] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[25] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[26] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.

2 Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.

3 Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.

LPCi

Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.

LPCi

1 I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione

a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;

b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;

c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili); [27]

d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali; [28]

e) per gli edifici privi di interrato.

2 I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.

[27] Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[28] Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

LPCi

I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.

LPCi

Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.

LPCi

[29] Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.

[29] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale. [30]

2 Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi.

[30] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

[31] 1 I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi». [32]

2 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue

a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;

b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC. [33]

3 … [34]

4 … [35]

[31] Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[32] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[33] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.

[34] Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[35] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.

2 Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.

3 Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio. [36]

4 Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali. [37]

[36] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[37] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. [38]

2 Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

[38] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. [39]

2 In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

b) Controllo

[39] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.

LPCi

1 Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.–. [40]

2 Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.

3 Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse.

[40] Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.

LPCi

Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.

LPCi

… [41]

[41] Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

LPCi

Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere, come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.

LPCi

1 Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.

2 Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. [42]

[42] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.

1bis I costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente. [43]

2 In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento. [44]

[43] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[44] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

LPCi

Il Cantone si assume i costi

a) della gestione del Centro cantonale d’istruzione;

b) dell’acquisto del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale;

c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni; [45]

d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia. [46]

[45] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

[46] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

1 Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento definiti all’art. 28. [47]

2 … [48]

[47] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

[48] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

LPCi

Il finanziamento delle Regioni è garantito da

a) partecipazioni dei Comuni;

b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;

c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.

LPCi

1 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 . [49]

3 In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.

4 Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

[49] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 480.

LPCi

[50] Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[50] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009, 21.

LPCi

Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza.

LPCi

Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite

a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; [51]

b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.

[51] Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

LPCi

Sono abrogate

- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;

- la legge di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.

LPCi

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. [52]

Pubblicata nel BU 2008 , 312.

[52] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.

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