Legge sulla protezione civile (LPCi) (LPCI)
Indice delle disposizioni (57)
Testo normativo (57 Articoli)
1 La presente legge disciplina la protezione civile.
2 La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misure di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità. [2]
3 Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.
[2] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali. [3]
2 … [4]
[3] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[4] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.
2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
1 Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).
2 La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni. [5]
3 Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.
[5] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[6] Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente
a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale; [7]
b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale; [8]
d) collaborare nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
e) assicurare l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione;
g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale;
h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto. [9]
[6] Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[7] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[8] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[9] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
I Comuni sono tenuti a
a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili pianificazioni;
c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;
d) vigilare sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione.
1 Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.
2 Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.
Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.
Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.
1 Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.
2 Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.
3 In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.
4 Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche. [10]
[10] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.
1 Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati. [11]
2 Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.
[11] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio delle loro funzioni.
1 L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione. [12]
3 Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione. [13]
[12] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[13] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[14] I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.
[14] Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.
1 Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione.
2 Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni. [15]
[15] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
… [16]
[16] Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.
Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.
Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.
Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi
a) catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni;
b) catastrofi e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.
Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi
a) catastrofi e situazioni d’emergenza nella propria regione;
b) per svolgere lavori di ripristino;
c) per interventi di pubblica utilità;
d) per prestare aiuto ad un’altra regione.
1 I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità.
2 I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.
3 I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.
I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.
1 Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento.
2 Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.
[17] Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese.
[17] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[18] 1 Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.
2 Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.
[18] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.
… [19]
[19] Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[22] Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.
[22] Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[23] 1 I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.
2 Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego. [24]
3 Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme.
4 I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. [25]
5 I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme. [26]
6 I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua.
[23] Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[24] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[25] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[26] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.
2 Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.
3 Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.
Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.
1 I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione
a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili); [27]
d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali; [28]
e) per gli edifici privi di interrato.
2 I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.
[27] Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[28] Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.
Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.
[29] Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.
[29] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale. [30]
2 Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi.
[30] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[31] 1 I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi». [32]
2 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue
a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;
b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC. [33]
3 … [34]
4 … [35]
[31] Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[32] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[33] Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.
[34] Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[35] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.
2 Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.
3 Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio. [36]
4 Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali. [37]
[36] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[37] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. [38]
2 Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
[38] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. [39]
2 In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.
b) Controllo
[39] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.
1 Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.–. [40]
2 Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.
3 Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse.
[40] Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.
Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.
… [41]
[41] Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere, come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.
1 Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.
2 Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. [42]
[42] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.
1bis I costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente. [43]
2 In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento. [44]
[43] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[44] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Il Cantone si assume i costi
a) della gestione del Centro cantonale d’istruzione;
b) dell’acquisto del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale;
c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni; [45]
d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia. [46]
[45] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
[46] Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
1 Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento definiti all’art. 28. [47]
2 … [48]
[47] Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
[48] Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Il finanziamento delle Regioni è garantito da
a) partecipazioni dei Comuni;
b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.
1 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 . [49]
3 In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.
4 Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
[49] Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 480.
[50] Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
[50] Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009, 21.
Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza.
Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite
a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; [51]
b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.
[51] Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Sono abrogate
- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;
- la legge di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. [52]
Pubblicata nel BU 2008 , 312.
[52] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.